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Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito

Art. 43

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Il grado di Maresciallo d'Italia e' conferito soltanto per azioni compiute in guerra.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

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2 versioni dal 1934

versione dal 16 giugno 1934versione dal 9 ottobre 2010
1934oggi
  1. 9 ottobre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 16 giugno 1934 — 9 ottobre 2010testo originarioper 76 anni

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art43 · fonte del testo

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  • Testo della norma
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Riferimenti normativi

  • Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito
  • Parte II – Dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
  • Titolo IV – Dell'avanzamento ai vari gradi di ufficiale generale, per gli ufficiali non appartenenti ai servizi tecnici.
  • Artt. 36–43
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