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[1]I tenenti ed i capitani dei ruoli di comando che abbiano conseguito il brevetto di osservatore dall'aeroplano, per essere ammessi ai vantaggi di cui agli articoli precedenti, debbono compiere, con esito favorevole, i periodi di volo prescritti e riportare il giudizio favorevole di una commissione nominata dal Ministro per la guerra.

[2]Tale commissione, tenuto conto dei precedenti di volo, delle qualita' professionali dimostrate in servizio nell'arma alla quale appartengono gli ufficiali e dei loro precedenti di carriera e disciplinari, propone al Ministro per la guerra i nomi di quelli da ammettere ai vantaggi previsti negli articoli precedenti.

[3]Sulle proposte della commissione decide il Ministro per la guerra.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art69 · fonte del testo