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[1]I capitani di stato maggiore sono scelti fra quelli dei ruoli di comando (esclusi gli appartenenti ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi) i quali abbiano:
- a)superato, con distinzione, gli esami della scuola di guerra;
- b)compiuto, con buon esito, un corso di esperimento pratico di servizio di stato maggiore, secondo le norme da fissarsi con decreto Reale;
- c)compiuto il periodo di comando di reparto di cui all'articolo 32.
[2]I capitani suddetti sono promossi nell'arma di provenienza.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
