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[1]I capitani di stato maggiore sono scelti fra quelli dei ruoli di comando (esclusi gli appartenenti ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi) i quali abbiano:

  • a)superato, con distinzione, gli esami della scuola di guerra;
  • b)compiuto, con buon esito, un corso di esperimento pratico di servizio di stato maggiore, secondo le norme da fissarsi con decreto Reale;
  • c)compiuto il periodo di comando di reparto di cui all'articolo 32.

[2]I capitani suddetti sono promossi nell'arma di provenienza.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art70 · fonte del testo