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[1]I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal corpo di stato maggiore, che abbiano compiuto il periodo di comando di reparto di cui all'articolo 32.

[2]I maggiori suddetti sono promossi, o nell'arma di provenienza, o nel corpo di stato maggiore.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art71 · fonte del testo