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[1]L'assegnazione ai servizi tecnici e' definitiva: gli ufficiali dei detti servizi sono inscritti, nella sede di anzianita' che loro spetta, nei ruoli dei generali e nei ruoli di comando dell'arma di provenienza; pero' non sono compresi nelle tabelle nn. 1, 4, 5, 6 e 7. Essi non concorrono ne' a formare le vacanze, ne' alle promozioni di cui alle tabelle stesse, ma concorrono ai trasferimenti nei ruoli di mobilitazione, giusta il disposto dell'articolo 86.

[2]L'avanzamento dei predetti ufficiali ha luogo ad anzianita', a scelta ordinaria od a scelta speciale, come da tabella allegato A, tenendo conto delle loro capacita' ed attitudini tecniche.

[3]Gli ufficiali prescelti per l'avanzamento ad anzianita', od a scelta ordinaria, sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando e' promosso ad anzianita' od a scelta ordinaria l'ufficiale non dei servizi stessi che li precede immediatamente nel ruolo di comando.

[4]Per l'avanzamento ai gradi di colonnello e superiori, gli ufficiali prescelti sono promossi quando si verifica la vacanza nel grado, o nella carica, come dalle tabelle allegate 14, 15 e 16.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art76 · fonte del testo