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[1]I capitani del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio, che non abbiano superato il corso superiore tecnico di artiglieria o del genio, e quelli del servizio tecnico automobilistico, sono presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria con le norme stabilite per i capitani dei ruoli di comando.
[2]((In luogo del corso valutativo si procede, per detti ufficiali, alla valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale, fermo il disposto dell'ultimo comma dello art. 50)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
