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[1]Agli ufficiali del ruolo di mobilitazione non si applicano i limiti di promovibilita'; bensi' i limiti di eta' degli ufficiali dei ruoli di comando.

[2]Nessuno di essi puo' essere promosso ad anzianita' se prima non abbia conseguita la promozione ad anzianita' od a scelta ordinaria il pari grado che lo precedeva immediatamente nel ruolo di comando dell'arma di provenienza e che non abbia avuto vantaggi o ritardi di carriera.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art98 · fonte del testo