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[1]All'art. 109 della predetta legge 9 maggio 1940-XVIII n. 370, e' aggiunto il seguente comma:

[2]«Le disposizioni del 2°, 3°, 4° e 5° comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali del ruolo mobilitazione:

  • a)che a partire dall'11 giugno 1940-XVIII siano stati o vengano impiegati presso reparti dell'esercito operante;
  • b)che siano stati impiegati presso reparti dell'esercito operante nell'Africa Orientale Italiana dal 2 luglio 1937-XV in poi;
  • c)che abbiano partecipato alla guerra in Spagna dal 1° agosto 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;
  • d)che, trovandosi nelle condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c), siano stati comunque trasferiti dal ruolo comando nei ruoli di mobilitazione successivamente al loro impiego in Africa Orientale Italiana o in Spagna.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-11;1464~art3 · fonte del testo