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[1]Per l'avanzamento a scelta al grado superiore costituiscono titoli dei quali sara' tenuto conto insieme ai risultati ottenuti nei corsi e nei periodi di esercitazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 17:

[2]1° l'aver prestato lodevole servizio come ufficiali in servizio permanente effettivo;

[3]2° l'aver prestato, durante la guerra, almeno un anno di lodevole effettivo servizio presso reparti o comandi dell'Esercito operante;

[4]3° l'aver prestato lodevolmente tale servizio, anche per un tempo inferiore, quando l'allontanamento dalla fronte sia stato determinato da ferita o infermita' riportata comunque in servizio od a causa di servizio, oppure aver ottenuto, per fatti di guerra, ricompense al valor militare non inferiori alla croce di guerra al valor militare;

[5]4° l'aver seguito con esito favorevole uno dei corsi pratici sul servizio di stato maggiore istituiti durante la guerra;

[6]5° l'aver prestato lodevole servizio militare nelle Colonie per almeno sei mesi, riportando buone classifiche e rapporti;

[7]6° l'aver prestato lodevole servizio in reparti delle altre forze armate, riportando rapporti favorevoli.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art18 · fonte del testo