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[1]L'ufficiale di complemento delle varie Armi assegnato alle unita' di prima linea, che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, puo' essere preso in esame una seconda volta solo entro due anni dalla prima esclusione.
[2]E' in facolta' del Ministro per la guerra di richiamare gli ufficiali che si siano venuti a trovare in tale condizione perche' partecipino ad un altro periodo di esercitazioni e siano nuovamente giudicati secondo il disposto dagli articoli 14 e 17.
[3]L'ufficiale di complemento delle varie Armi da assegnare alle unita' di prima linea e che risulti non idoneo all'avanzamento continua ad essere assegnato alle unita' stesse e potra' essere utilizzato nelle unita' ausiliarie o territoriali solamente quando avra' raggiunto il limite d'eta' stabilito per il passaggio nelle anzidette unita' pel grado superiore, salva sempre la facolta' di cui all'art. 4.
Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
