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L'avanzamento ad anzianita' per gli ufficiali delle varie Armi (compresi i servizi tecnici) assegnati alle unita' ausiliarie e territoriali e per quelli dei Corpi e servizi ha luogo senza speciali esperimenti.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art21 · fonte del testo