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[1]Quando ai giudizi di cui al precedente articolo concorrono due o piu' autorita', ciascuna si pronuncia successivamente, a cominciare da quella meno elevata in grado, ed il giudizio di ciascuna deve essere completo e firmato dall'autorita' che lo pronuncia.
[2]Fanno eccezione la Commissione centrale e la Commissione speciale di cui all'art. 39 i membri delle quali si riuniscono per discutere e per decidere.
Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
