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[1]Le autorita' di cui all'art. 29 in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione di cui all'articolo 14 e ai titoli di cui agli articoli 18 e 25 debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale puo' essere ritenuto idoneo a disimpegnare «bene le funzioni del proprio grado»; dopo di che lo prenderanno in esame nei riguardi dell'avanzamento.

[2]Di quanto precede dovra' essere fatto cenno nel giudizio in merito all'avanzamento.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art31 · fonte del testo