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Quando, eccezionalmente, le autorita' di cui all'articolo 29 ritengano di dover esprimere giudizio sospensivo, le ragioni che abbiano potuto indurre a tale provvedimento debbono essere chiaramente specificate.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art32 · fonte del testo