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[1]Quando l'ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento viene sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina, la sua inscrizione nel quadro rimane sospesa sino a quando la sua posizione sia completamente definita.

[2]Il Ministro per la guerra ha inoltre facolta' di sospendere la promozione di ufficiali inscritti sul quadro di avanzamento quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente ai giudizi che condussero alla iscrizione degli ufficiali stessi nel quadro. Gli ufficiali che vengono a trovarsi in tali condizioni, qualora non sia preso a loro riguardo alcun diverso provvedimento di Stato, dovranno essere riesaminati, entro sei mesi, agli effetti dell'avanzamento.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art35 · fonte del testo