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[1]Non puo' essere preso in esame ai fini dell'avanzamento ne' promosso al grado superiore l'ufficiale delle categorie in congedo a carico del quale sia stato iniziato procedimento penale o che debba essere giudicato da un Consiglio di disciplina.

[2]Ove pero' l'esito del giudizio dovesse essere favorevole, l'ufficiale previo un nuovo giudizio delle competenti autorita', se giudicato idoneo, viene promosso e gli e' assegnata la data e la sede di anzianita' che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art36 · fonte del testo