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Quando un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento, a parere delle autorita' dalle quali dipende, viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali o per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneita' all'avanzamento, le autorita' in precedenza accennate debbono inoltrare apposita proposta affinche' egli venga tolto dal quadro d'avanzamento.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art37 · fonte del testo