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[1]All'ufficiale che viene inscritto sul quadro di avanzamento a scelta o ad anzianita', nonche' agli ufficiali dichiarati non idonei o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 37 e' data conoscenza dei giudizi che li riguardano con le modalita' stabilite dal regolamento.

[2]All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, e' data anche conoscenza della motivazione della non idoneita' o della cancellazione, qualora lo richieda.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art38 · fonte del testo