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[1]((L'avanzamento al grado di generale ispettore per il Corpo del genio navale e per il Corpo delle armi navali avviene col criterio della scelta assoluta, su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri.

[2]La Commissione speciale di cui all'art. 58. quando richiesta dal Ministro per la marina, integrata rispettivamente dal generale ispettore del genio navale, o dal generale ispettore del Corpo delle armi navali (se esistenti in ruolo), indica il tenente generale del Corpo del genio navale o quello del Corpo delle armi navali che ha maggiori attitudini e capacita' per il grado superiore. Se vi e' un unico tenente generale nel Corpo delle armi navali, la Commissione si pronunzia sulla sua idoneita' al grado superiore, se ritiene che l'esaminando possegga in modo veramente saliente tutte le attitudini per coprire la carica di Capo del Corpo delle armi navali. Queste disposizioni sono applicabili anche agli ammiragli di divisione del Corpo delle armi navali provenienti dagli ufficiali di vascello S. A. N)).

Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art58quater · fonte del testo