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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Per la durata della guerra, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa della Regia aeronautica, raggiunti dal turno di promozione a qualsiasi titolo, mentre siano temporaneamente non idonei fisicamente al servizio militare incondizionato per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio, potranno, anche se nella posizione di aspettativa per infermita', dipendenti da cause di servizio, essere ammessi a conseguire l'avanzamento, limitatamente pero' al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito al momento in cui rimasero feriti e sempre che siano giudicati dalle autorita' competenti in possesso di tutti gli altri requisiti.
[9]Fermo il disposto dell'art. 33 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, l'ufficiale che abbia conseguito una promozione alle condizioni di cui al precedente comma, non potra' essere ammesso ad ulteriore avanzamento se non dopo che abbia acquistato l'idoneita' fisica incondizionata ed abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio a meno che non venga nuovamente a trovarsi nelle condizioni indicate nel 1° comma, per ferita riportata in combattimento o per offesa del nemico, successivamente al richiamo in servizio.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1941-XIX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Di Revel
[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 11 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
