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La permanenza minima nel grado per la promozione dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, e' stabilita in quattro anni.
Testo in vigore dal 9 luglio 1954 al 9 ottobre 2010
