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[1]Gli ufficiali della Regia aeronautica in congedo speciale richiamati temporaneamente in servizio durante lo stato di guerra possono essere promossi al grado superiore per merito di guerra.

[2]Gli stessi ufficiali che abbiano prestato servizio per almeno sei mesi in qualita' di richiamati da tale posizione, potranno, finche' perduri lo stato di guerra, essere promossi ad anzianita' al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito, purche' siano stati gia' promossi tutti gli ufficiali del servizio permanente di pari grado e della stessa anzianita' di grado idonei all'avanzamento.

Testo in vigore dal 2 aprile 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-02-27;159~art1 · fonte del testo