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[1]Per la durata della presente guerra e fermo rimanendo il disposto degli articoli 90 e 93 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e successive modificazioni, gli ufficiali della Regia aeronautica appartenenti alle categorie in congedo appresso indicate che abbiano prestato servizio temporaneo durante lo stato di guerra per almeno sei mesi, potranno essere ammessi a conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore a quello cui avrebbero potuto aspirare in tempo di pace, se di ausiliaria o di riserva, e al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito, se del congedo provvisorio.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 27 febbraio 1941-XIX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - DI REVEL

[6]Visto: (ai sensi dei R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

[7]MUSSOLINI

Testo in vigore dal 2 aprile 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-02-27;159~art2 · fonte del testo