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Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente: "L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:
- a)pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
- b)pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta', lire 19.500".2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
2con decorrenza dal 1 maggio 1968
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 2) che "gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a: lire 18.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 21.900 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'." Lo stesso decreto ha inoltre disposto (con l'art. 42) che la modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.
Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 1 maggio 1969
