Con effetto dal 1 gennaio 1980 l'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' in atto al 31 dicembre 1979, e' elevato a L. 1.170.000 annue, ripartito in tredici mensilita'. Per le ostetriche che alla data del 31 dicembre 1979 non percepivano ad altro titolo trattamenti pensionistici diretti, e' garantito il trattamento minimo di lire 1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilita'. Il trattamento minimo di pensione erogato dall'ENPAO e' aumentato nella misura necessaria perche', sommato agli altri trattamenti pensionistici goduti ad altro titolo, raggiunga l'importo di L. 1.530.750 annue. Per le ostetriche che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio 1980, l'importo delle prestazioni dirette, che non possono comunque essere inferiori al trattamento minimo di L. 1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilita', verra' determinato:

  • a)per gli anni di contribuzione intercorrenti tra la data di iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base delle misure previste dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661. Qualora gli anni di contribuzione in tale periodo siano inferiori a dieci, per ogni anno di contribuzione e' dovuto un importo annuo di L. 13.000;
  • b)per gli anni di contribuzione successivi al 1° gennaio 1980 in misura pari, per ogni anno, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dalla iscritta ai fini IRPEF nei dieci anni precedenti, tenendo tuttavia conto dei limiti minimi di contribuzione di cui all'articolo 3; tale percentuale puo' essere variata con le stesse modalita' previste per la variazione della percentuale di contribuzione. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 249)).

Testo vigente dal 9 settembre 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 78/1995

    Questione infondata
    6 marzo 1995

    Il mancato riconoscimento, nell'art. 4, quarto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127 (abrogato dall'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 249) alle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche (ENPAO), per il periodo dal 27 aprile 1983 (data di scadenza del termine triennale originariamente stabilito dall'art. 1 stessa legge per lo scioglimento dell'ente, scioglimento poi avvenuto, in seguito a proroghe, solo nel 1990) fino al 1 luglio 1990 (data di trasferimento dei trattamenti pensionistici a carico dell'ENPAO alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS) del diritto a un trattamento pensionistico pari a quello corrisposto dalle gestioni previdenziali dell'INPS per i lavoratori autonomi, non è censurabile in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza sanciti dall'art. 3 Cost.. A parte che, per costante giurisprudenza della Corte, i trattamenti pensionistici delle varie categorie professionali non sono tra loro comparabili, va infatti considerato che, data la esiguità delle contribuzioni a carico delle assicurate fissate dal regolamento ENPAO (30.000 lire annue fino al 1980, aumentate a 300.000 dall'art. 3 della legge n. 127 del 1980), che in tale misura le assicurate continuarono a versare nel periodo in questione, e che è stata la causa principale del sopravvenuto stato di decozione dell'ente - per far fronte al quale lo Stato è intervenuto con un contributo straordinario (art. 8, legge n. 140 del 1985) e con accollo di ratei di pensione non pagati dall'ente (art. 3, comma quarto, legge n. 249 del 1990) - l'innalzamento del trattamento minimo di pensione delle ostetriche - previsto bensì dalla norma impugnata con ragguaglio ai minimi previsti per i lavoratori autonomi delle gestioni INPS, ma "con decorrenza immediatamente successiva alla data di scioglimento dell'ENPAO" e quindi alla condizione che lo scioglimento effettivamente avvenisse - non era possibile se non nel quadro di una ristrutturazione globale della previdenza delle ostetriche. Ne' sussiste violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., giacché questo si riferisce principalmente alla organizzazione e alla gestione della previdenza obbligatoria, alla quale deve essere garantito un flusso di contributi degli assicurati proporzionato ai bisogni da soddisfare. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., dell'art. 4, quarto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127). - V. anche le precedenti massime A e B. Riguardo ad analoga questione, ritenuta però inammissibile, v. anche S. n. 487/1992. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 4 Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;127~art4 · fonte su Normattiva