Il trattamento minimo spettante al coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed agli artigiani e' elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 12.000 mensili.
Testo vigente dal 31 luglio 1965
Il trattamento minimo spettante al coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed agli artigiani e' elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 12.000 mensili.
Testo vigente dal 31 luglio 1965
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art18 · fonte su Normattiva