Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

Art. 9 — Pensioni supplementari e supplementi di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1 luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive mnodificaioni ed integrazioni, nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 8 per le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo. La disposizione di cui al comma 1 si applica, con la decorrenza ivi prevista, anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 7 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autronoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

Testo vigente dal 13 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-08-02;233~art9 · fonte su Normattiva