Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 69 parole tolte.
tolto: I Convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile di cui alle tabelle numeri 2, 3 e 4 annesse al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312, sono sottoposti alla tutela dei Provveditori agli studi. Gli atti e le deliberazioni adottate dai Consigli di amministrazione degli Istituti sopra indicati, gia' di competenza delle soppresse Giunte provinciali per l'istruzione media, sono sottoposti all'esame e all'approvazione dei Provveditori agli studi.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-21;647~artunico · fonte del testo