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I Convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile di cui alle tabelle numeri 2, 3 e 4 annesse al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312, sono sottoposti alla tutela dei Provveditori agli studi. Gli atti e le deliberazioni adottate dai Consigli di amministrazione degli Istituti sopra indicati, gia' di competenza delle soppresse Giunte provinciali per l'istruzione media, sono sottoposti all'esame e all'approvazione dei Provveditori agli studi.
Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
