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La presente legge e' diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunita' per uomini e donne nell'attivita' economica e imprenditoriale. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

  • a)favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
  • b)promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalita' delle donne imprenditrici;
  • c)agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
  • d)favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
  • e)promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti piu' innovativi dei diversi settori produttivi.

Testo in vigore dal 7 marzo 1992 al 15 giugno 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art1 · fonte su Normattiva