Azioni positive per l'imprenditoria femminile
Art. 1 — Principi generali
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La presente legge e' diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunita' per uomini e donne nell'attivita' economica e imprenditoriale. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:
- a)favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
- b)promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalita' delle donne imprenditrici;
- c)agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
- d)favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
- e)promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti piu' innovativi dei diversi settori produttivi.
Testo in vigore dal 7 marzo 1992 al 15 giugno 2006
