Art. 1 — Principi generali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 Cost., 4 n. 9 l. cost. n. 1 del 1963 (Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia), 3 lett. e) l. cost. n. 3 del 1948 (Statuto speciale Sardegna), 2 lett. f) l. cost. n. 4 del 1948 (Statuto speciale Valle d'Aosta), 8 n. 17 d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), l'art. 1 comma 2 l. 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato "le disposizioni della presente legge", anziché solo "i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge", in quanto non tutte le disposizioni della legge meritano l'autoqualificazione loro attribuita dal legislatore, ma solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che le disposizioni stesse esprimono, per i principi enunciati o da esse desumibili. - V. S. nn. 406, 153, 29/1995; 356, 355, 354/1994; 359, 355/1993; 1033/1988. red.: S. Di Palma
Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1994
urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art1 · fonte su Normattiva