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[1]Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, il Comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare:

  • a)formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parita' e delle pari opportunita', nonche' per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;
  • b)informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessita' di promuovere le pari opportunita' per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;
  • c)promuove l'adozione di azioni positive da parte delle istituzioni pubbliche preposte alla politica del lavoro, nonche' da parte dei soggetti di cui all'articolo 2;
  • d)esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive ed opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;
  • e)elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parita' e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle f)

[2]verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parita';

  • g)propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di piani di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse e la creazione di pari opportunita' per le lavoratrici;
  • h)puo' richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale;
  • i)promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale;
  • l)redige il rapporto di cui all'articolo 10.

Testo in vigore dal 15 aprile 1991 al 2 agosto 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art6 · fonte su Normattiva