Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 2000 al 15 giugno 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, il Comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare:

  • a)formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parita' e delle pari opportunita', nonche' per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;
  • b)informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessita' di promuovere le pari opportunita' per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;
  • d)esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive ed opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;
  • e)elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parita' e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle f)

[2]verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parita';

  • g)propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive, stabilendo eventualmente, su proposta del collegio istruttorio, l'entita' del cofinanziamento di una quota dei costi connessi alla loro attuazione;
  • h)puo' richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale;
  • i)promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale;
  • l)redige il rapporto di cui all'articolo 10.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196

2

Il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che in fase di prima attuazione, il programma obiettivo di cui al presente articolo, comma 1, lettera c), e' formulato per l'anno 2000 entro due mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto D.Lgs. 196/2000.

Testo in vigore dal 2 agosto 2000 al 15 giugno 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art6 · fonte su Normattiva