E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1). E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il periodo medesimo.

Testo vigente dal 30 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-28;444~art1 · fonte su Normattiva