Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro. Di dette somme, L. 3.650.000.000 sono comprese nello stanziamento del capitolo n. 330 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso periodo e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 e dell'articolo 1, n. 3. del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

Testo vigente dal 30 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-28;444~art14 · fonte su Normattiva