Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo medesimo, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno. Appendice n. 2). Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del lancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso ai bilancio predetto.

Testo vigente dal 30 giugno 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-06-28;444~art44 · fonte su Normattiva