[1]Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1971, come segue:

[2]Esercito...................... L. 5.900.000.000 Marina....................... L. 5.300.000.000 Aeronautica..................... L. 3.300.000.000 Arma dei carabinieri................ L. 3.500.000.000

Testo vigente dal 30 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-30;206~art93 · fonte su Normattiva