I residui passivi alla data del 31 dicembre 1964, agli effetti dell'articolo 36 della legge di contabilita', sono regolati come appresso: quelli provenienti dalla parte ordinaria del bilancio dell'esercizio 1962-63, restano perenti agli effetti amministrativi alla data del 31 dicembre 1965; quelli dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne iscritto nel bilancio per l'esercizio 1961-62, non riguardanti somme che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contriatto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1965.

Testo vigente dal 27 febbraio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-27;49~art125 · fonte su Normattiva