Agli effetti dell'articolo 36 della legge di contabilita', i residui passivi alla data del 31 dicembre 1966 dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne iscritto nel bilancio per l'esercizio 1963-64, non riguardanti somme che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1967.

Testo vigente dal 29 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-04-29;230~art128 · fonte su Normattiva