I residui passivi alla data del 31 dicembre 1965, agli effetti dell'articolo 36 della legge di contabilita', sono regolati come appresso: quelli provenienti dalla parte ordinaria del bilancio dell'esercizio 1963-61, restano perenti agli effetti amministrativi alla data del 31 dicembre 1966; quelli dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne iscritto nel bilancio pur l'esercizio 1962-63, non riguardanti somme che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1966.

Testo vigente dal 26 aprile 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-04-23;218~art127 · fonte su Normattiva