Ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, numero 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa e' fissato, per l'anno finanziario 1965, in lire 300 miliardi.
Testo vigente dal 27 febbraio 1965
