Ai sensi dell'articolo 34 della legge 3 luglio 1961, n. 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa e' fissato, per l'anno finanziario 1966, in lire 300 miliardi.
Testo vigente dal 26 aprile 1966
