Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1965, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 2). Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Testo vigente dal 27 febbraio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-27;49~art47 · fonte su Normattiva