Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 19 miliardi e 500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
Testo vigente dal 26 aprile 1966
