Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1965-66 e 1966-67, restano stabilite per l'anno finanziario 1966, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Testo vigente dal 26 aprile 1966
