E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1966 buoni poliennali del tesoro, a scadenza, non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 911. Detti buoni poliennali - il cui ammontare non puo' superare la differenza, tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza, medesima - possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del tesoro poliennali di scadenza 1 aprile e 1 ottobre 1966 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme, del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84. Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 26 aprile 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-04-23;218~art118 · fonte su Normattiva