Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.

Testo vigente dal 26 aprile 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-04-23;218~art122 · fonte del testo