Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1968, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.
Testo vigente dal 29 febbraio 1968
