Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.

Testo vigente dal 29 aprile 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-04-29;230~art122 · fonte su Normattiva