Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito per l'anno finanziario 1966 in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.960 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Testo vigente dal 26 aprile 1966
